Carta revolving firmata nel negozio? Potrebbe essere nulla

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione riapre la questione sulla validità di migliaia di contratti di carte revolving firmati in negozio negli anni passati. Se il venditore non era autorizzato, il contratto è nullo e il consumatore può recuperare quanto pagato in più.

Carta revolving: mano con carta Mastercard che si avvicina ad un POS.

Gaetano Vilnò, gaetanovilno

Cos’è successo?

Con la sentenza n. 12838/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo un contratto di carta revolving sottoscritto da un cliente presso un punto vendita Conforama. Il motivo? Il venditore che ha promosso quel contratto non era iscritto all’UIC, l’elenco obbligatorio per chi poteva legalmente proporre finanziamenti all’epoca dei fatti (prima del 2010).

Perché è importante l’iscrizione all’UIC?

L’iscrizione all’UIC (Ufficio Italiano Cambi, oggi sostituito dalla Banca d’Italia) era obbligatoria per chi proponeva contratti di credito, come le carte revolving. Questo requisito serviva a:

  • contrastare il riciclaggio;
  • garantire la trasparenza nel mercato del credito;
  • tutelare i consumatori da proposte ingannevoli o sproporzionate.

Il venditore che ha offerto la carta in questo caso non era abilitato, e quindi il contratto è stato firmato in violazione di norme imperative. Risultato? È nullo per legge.

Le carte revolving non sono carte di pagamento normali: permettono di rateizzare le spese con interessi, trasformandosi in veri e propri contratti di finanziamento. È per questo che sono soggette a regole severe.

I principi stabiliti dalla Cassazione

La Corte ha detto chiaramente che:

  1. Non era legittimo proporre carte revolving a tempo indeterminato in negozio, se il venditore non era iscritto all’UIC.
  2. In questi casi, il contratto è nullo ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile, anche se il consumatore ha usato la carta per anni.

💬 Anche se hai usato la carta revolving e pagato per anni, puoi ancora far valere la nullità del contratto e richiedere la restituzione di quanto non dovuto.

Hai firmato una carta revolving in negozio prima del 2010?

Se hai firmato un contratto di carta revolving prima del 2010 in un negozio (per esempio per acquistare mobili, elettrodomestici, TV, ecc.), potresti aver sottoscritto un contratto nullo. In questi casi, puoi:

  • Chiedere la nullità del contratto;
  • Restituire solo il capitale ricevuto, senza interessi;
  • Recuperare eventuali somme già versate oltre il dovuto.

Spesso i consumatori non sono consapevoli dei loro diritti, e accettano passivamente richieste di pagamento da parte di banche o finanziarie. Ma la legge è chiara: se il contratto è stato promosso da soggetti non autorizzati, non ha valore.

Difendersi è possibile. Rivolgersi a un esperto può aiutarti a verificare la validità del contratto, opporsi a richieste ingiuste e ottenere giustizia.

Conclusione

Questa sentenza della Cassazione rappresenta una grande opportunità per i consumatori. Anche se le regole sono cambiate nel 2010, i contratti firmati prima di quella data possono essere annullati, se non rispettavano le regole allora in vigore.

Se hai firmato una carta revolving in negozio, verifica chi l’ha proposta e se era autorizzato. Potresti scoprire che quel debito non è dovuto.

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