
Le Sezioni Unite chiariscono la possibilità di presentare domande alternative nell’opposizione a decreto ingiuntivo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26727 del 15 ottobre 2024, hanno risolto il dibattito giurisprudenziale riguardante la possibilità, da parte dell’opposto, di presentare nella comparsa di risposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, domande alternative rispetto a quelle avanzate nel ricorso monitorio.
La Corte ha stabilito che, in tali giudizi, tali richieste sono ammissibili se si fondano sullo stesso interesse che aveva originato la domanda principale nel ricorso per ingiunzione di pagamento. In altre parole, l’opposto può avanzare nuove pretese legate a quella originaria anche in assenza di una domanda riconvenzionale iniziale.
Le Sezioni Unite richiamano precedenti sentenze per sostenere che modificare la domanda in corso di causa è possibile, purché connessa alla vicenda sostanziale in esame e senza compromettere i diritti di difesa della controparte o allungare il processo. In particolare, si citano due pronunce chiave:
- La sentenza n. 12310 del 2015, che consente la modifica della domanda in base all’art. 183 del Codice di Procedura Civile (C.p.c.), anche per quanto riguarda i suoi elementi essenziali, purché la domanda modificata sia collegata alla questione sostanziale originaria.
- La sentenza n. 22404 del 2018, che amplia l’interpretazione e stabilisce che le nuove domande devono essere più pertinenti agli interessi della parte, mantenendo però un legame con la questione di fondo.
In questo contesto, la Corte ha ritenuto superata una lettura restrittiva delle norme applicabili al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nonostante sia un proseguimento del procedimento monitorio, è comunque un giudizio ordinario, e l’opposto acquisisce la possibilità di presentare domande riconvenzionali, nonché richieste aggiuntive o alternative, purché collegate all’interesse originario.
Pertanto, entrambe le parti, nell’ambito del contraddittorio, possono estendere le richieste processuali, senza che il decreto ingiuntivo limiti le loro possibilità di difesa. La Corte sottolinea inoltre che chi ha avviato il giudizio monitorio può presentare domande alternative nella comparsa di risposta, ma non può rinviarle all’ultima memoria ex art. 183 C.p.c.
In conclusione, fino all’ultima fase del processo, sarà possibile per entrambe le parti proporre nuove domande, anche difensive, in risposta a modifiche delle richieste della controparte, purché sempre nel rispetto dei principi di equità processuale.
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