Vent’anni per ottenere giustizia: commerciante vince contro la banca per segnalazione illegittima in Centrale Rischi

LECCE – Dopo un lungo calvario giudiziario durato quasi vent’anni, un commerciante salentino è riuscito a ottenere giustizia nei confronti di una banca che aveva agito per il recupero di un presunto debito inesistente e lo aveva anche segnalato erroneamente alla Centrale dei Rischi interbancaria.

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Tutto ha avuto inizio nel 2005, quando l’uomo ricevette un decreto ingiuntivo da parte del proprio istituto di credito per somme che risultavano dovute sul conto corrente aziendale. Tuttavia, tali importi erano il risultato di pratiche scorrette, come l’anatocismo bancario, giorni valuta e addebiti non trasparenti, già in passato oggetto di contenzioso.

A complicare ulteriormente la vicenda, la richiesta di pagamento fu avanzata da un soggetto che, secondo quanto accertato in giudizio, non aveva alcun titolo sul credito vantato, in quanto lo stesso era stato trasferito ad altro istituto. Dopo due gradi di giudizio e il passaggio in Cassazione, fu stabilito che non solo il debito non esisteva, ma che il commerciante vantava addirittura un credito residuo.

La segnalazione illegittima

Nonostante le evidenze contabili e i pronunciamenti dei giudici, la banca e il soggetto subentrato avevano comunque provveduto a segnalare l’uomo alla Centrale dei Rischi, senza indicare che il presunto debito fosse già oggetto di contenzioso presso il Tribunale di Lecce. A stabilire l’illegittimità della segnalazione fu il Tribunale di Roma, che ne dispose la cancellazione.

Nel frattempo, però, il danno era stato fatto. A causa della segnalazione, il commerciante non riuscì più ad accedere al credito bancario, fu costretto a vendere lo storico locale dove da anni svolgeva la propria attività, e dovette sostenere gravi difficoltà finanziarie.

Risarcimento per danni patrimoniali e reputazionali

Il caso si è concluso solo recentemente, quando il Tribunale di Lecce ha riconosciuto al commerciante un risarcimento per i danni subiti, sia patrimoniali sia reputazionali. La sentenza afferma con chiarezza che la responsabilità della segnalazione errata ricade sul soggetto che effettua materialmente l’iscrizione in Centrale Rischi, e che tale condotta può dare luogo a responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.) o extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), a seconda dell’esistenza di un contratto tra le parti.

La decisione ribadisce inoltre che la segnalazione deve essere preceduta da un’attenta valutazione discrezionale da parte dell’ente creditizio, in particolare se il soggetto si trova in una temporanea difficoltà economica. Una segnalazione infondata può dunque ledere gravemente il diritto di accesso al credito e la reputazione economica di un individuo, con conseguenze durature.

Un precedente importante per i consumatori

La sentenza rappresenta un importante precedente a tutela dei cittadini contro abusi da parte degli istituti di credito, spesso forti della propria posizione dominante e della scarsa reattività di chi subisce. Il caso sottolinea l’importanza di verificare sempre l’esistenza effettiva dei debiti, contestare per tempo ogni richiesta dubbia e raccogliere prove documentali, in particolare in caso di segnalazioni in Centrale Rischi.

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