Doppia cessione del credito: senza la prova della prima cessione il decreto ingiuntivo è nullo

Una recente sentenza del Tribunale di Grosseto (n. 549/2025) ha chiarito un principio fondamentale in materia di recupero dei crediti bancari deteriorati: in caso di doppia cessione del credito, chi agisce in giudizio deve provare non solo di aver acquistato il credito, ma anche che la prima cessione sia effettivamente avvenuta.

Cessione del credito: senza prova, decreto ingiuntivo nullo

Il caso

Una famiglia di Grosseto aveva ricevuto un decreto ingiuntivo da oltre 15mila euro, richiesto da una finanziaria che sosteneva di essere l’attuale titolare di un vecchio credito derivante da un contratto di finanziamento. Il credito, tuttavia, era già stato ceduto in precedenza da una banca a una società di cartolarizzazione.

I debitori hanno proposto opposizione, contestando la legittimazione della nuova finanziaria. Dopo circa tre anni di giudizio, il Tribunale ha dato loro ragione, revocando il decreto ingiuntivo e riconoscendo che la società attrice non aveva fornito la prova necessaria della catena delle cessioni.

La decisione del Tribunale di Grosseto

Il giudice ha osservato che, quando un credito viene ceduto più volte — ad esempio dalla banca originaria a una società di cartolarizzazione e da quest’ultima a un’altra finanziaria —, chi agisce in giudizio deve dimostrare la titolarità effettiva del credito.
Non basta esibire il contratto di acquisto dalla società di cartolarizzazione: è indispensabile anche provare la validità e l’esistenza della prima cessione tra la banca e la società cessionaria.

Nel caso esaminato, la finanziaria non era stata in grado di fornire tale documentazione, determinando così il difetto di legittimazione attiva e la revoca del decreto ingiuntivo.

Implicazioni pratiche

La pronuncia del Tribunale di Grosseto rappresenta un importante precedente a tutela dei debitori, spesso coinvolti in controversie con società che acquistano crediti “di seconda mano” senza fornire la prova completa della titolarità.
Il giudice ha riaffermato che l’onere della prova spetta sempre a chi rivendica il credito, e che la mancanza di documentazione chiara e tracciabile rende l’azione giudiziaria infondata.

Conclusioni

La sentenza n. 549/2025 segna un punto fermo nella disciplina delle cessioni multiple di crediti bancari: la prova della titolarità non può essere presunta né dedotta, ma deve essere piena e documentata.
In assenza di tale prova, il debitore non può essere chiamato a rispondere di obbligazioni non dimostrate, a tutela del principio di certezza dei rapporti giuridici e di corretta circolazione dei crediti nel sistema finanziario.

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