Sospeso pignoramento da 700mila euro: la società non dimostra la titolarità del credito

Il Tribunale di Roma ha sospeso un pignoramento del valore di circa 700.000 euro su 12 unità immobiliari, accogliendo il reclamo del debitore per gravi carenze nella documentazione e contraddizioni fornite dalla società creditrice in merito alla titolarità del credito.
Il caso
Il procedimento esecutivo era stato avviato sulla base di un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2004. Tuttavia, il debitore ha proposto opposizione, sostenendo che la società di recupero crediti non fosse legittimata ad agire in quanto non aveva dimostrato di essere effettivamente titolare del credito. Tra le contestazioni figuravano anche presunte anomalie nei tassi applicati (tra cui l’Euribor) e nella struttura del piano di ammortamento.
In un primo momento, con ordinanza del 1° aprile 2025, il Tribunale aveva rigettato l’istanza di sospensione, ritenendo insussistenti i presupposti per adottare misure cautelari. Tuttavia, a seguito di reclamo, è stato disposto il blocco del pignoramento e la sospensione del titolo esecutivo.
Le motivazioni della decisione
Il Tribunale ha rilevato l’assenza di prova documentale in merito alla cessione del credito. In particolare, non sono stati prodotti atti notarili idonei a dimostrare il passaggio del credito dal soggetto originario alla società creditrice attuale, né in relazione a un’asserita scissione societaria avvenuta nel 2020, né riguardo a successive modifiche societarie.
Il Collegio ha inoltre sottolineato l’incoerenza tra le dichiarazioni rese dalla società in diverse fasi del giudizio: nell’atto di precetto si fa riferimento a una cessione ai sensi dell’art. 58 del TUB avvenuta nel 2022, mentre in altri atti si parla di una scissione avvenuta due anni prima. Una discrepanza giudicata rilevante e indicativa di una situazione probatoria incerta.
Le conseguenze
Il provvedimento sospende l’efficacia esecutiva del titolo e blocca il pignoramento già avviato sulle 12 unità immobiliari residenziali. Le spese vengono riservate al giudizio di merito, che proseguirà per verificare la fondatezza delle altre contestazioni mosse dal debitore.
Ulteriori doglianze, come la presunta manipolazione dell’Euribor e l’illegittimità del piano di ammortamento, non sono state esaminate nel dettaglio, essendo rimaste assorbite dalla pronuncia favorevole sull’assenza di legittimazione attiva.
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