Mutuo da oltre 2 milioni e cessione del credito: il garante vince in tribunale

Il caso: da garante a debitore esecutato
Un uomo, che aveva fatto da garante per un mutuo ipotecario di oltre 2 milioni e 300 mila euro acceso da un’impresa, si era visto pignorare i propri beni dopo che il credito era stato ceduto in blocco dalla banca a una società di recupero.
L’esecuzione forzata risaliva al 2018, quando la società cessionaria aveva notificato un atto di precetto chiedendo il pagamento dell’intero debito garantito.
La decisione del tribunale di Teramo
Dopo sette anni di battaglia legale, il tribunale civile di Teramo — con sentenza del 30 settembre — ha accolto l’opposizione del garante, riconoscendo il “difetto di legittimazione” della società che aveva intrapreso l’azione esecutiva.
In sostanza, il giudice ha stabilito che non è sufficiente la sola notifica della cessione o la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per provare la titolarità del credito: serve invece il contratto di cessione sottoscritto tra la banca cedente e la società acquirente.
Il punto centrale: serve la prova della titolarità
Il tribunale ha richiamato i principi già espressi dalla Corte di Cassazione: la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale può avere solo valore indiziario, ma non basta come prova della titolarità del credito.
Nel caso esaminato, mancava la copia del contratto di cessione e non era chiaro se il credito del mutuo fosse effettivamente compreso tra quelli trasferiti.
Inoltre, non risultavano indicati i criteri con cui la banca aveva effettuato la cessione né un elenco dettagliato dei crediti ceduti.
Le conseguenze della sentenza
Il giudice ha quindi dichiarato nullo l’atto di precetto e illegittima l’esecuzione forzata, accogliendo integralmente l’opposizione proposta dal garante.
La società cessionaria è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali, in quanto non è riuscita a dimostrare la propria legittimazione a procedere.
Un precedente importante per i consumatori
La sentenza del tribunale di Teramo assume rilievo perché ribadisce un principio ormai consolidato: chi reclama un credito deve provarne la titolarità, producendo la documentazione completa della cessione.
Non basta, quindi, la semplice comunicazione o pubblicazione in Gazzetta per legittimare un’azione esecutiva.
Un pronunciamento che offre maggiore tutela a chi, come garanti o ex debitori, si trova a fronteggiare richieste di pagamento da parte di società che non dimostrano chiaramente di essere i veri titolari del credito.
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